Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 03.01.2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27.01.2006, n. 22, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della Legge 05.02.1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Come fare per essere ammessi al voto
Nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione, e cioè da martedì 10 febbraio a lunedì 2 marzo 2026, gli elettori dovranno far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
- una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo;
- un certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 03.01.2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27.01.2006, n. 22, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.